Foibe 10 febbraio giornata del ricordo.

Foibe 10 febbraio giornata del ricordo. Il 10 Febbraio,  si celebra la giornata del ricordo, per non dimenticare le Foibe, ovvero la strage di uomini, donne e bambini, compiuta delle milizie del maresciallo Tito tra il 1943 ed il 1945 in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia. Questo post è dedicato a queste persone, di cui non se ne conosce il numero esatto e a volte purtroppo neanche il nome….

Foibe 10 febbraio giornata del ricordo
Foibe 10 febbraio giornata del ricordo

Dai rimedi della nonna: Foibe 10 febbraio giornata del ricordo

In questo blog non poteva mancare una pagina di riflessione su un tema triste e forse dimenticato, richiamato alla mente  nel giorno del ricordo il 10 febbraio,  le “Foibe”, ovvero il genocidio che avvenne fra il 1943 e il 1947 quando, oltre 10 mila persone, furono gettate vive o morte, nelle foibe (cavità naturali, pozzi, presenti sul Carso) per volere del maresciallo Tito e dei suoi partigiani, in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia. Un genocidio che non tenne conto di età, sesso e religione.

Cosa sono le Foibe
Il termine “foiba” dal latino “fovea”, significa “fossa”; le foibe, sono voragini rocciose a forma di imbuto rovesciato, create dall’erosione di corsi d’acqua nell’altopiano del Carso, tra Trieste e la penisola istriana che possono raggiungere i 200 metri di profondità, utilizzate come fosse comuni dei partigiani jugoslavi per le esecuzioni di circa un migliaio di persone, in larga parte italiani, ex fascisti, ma soprattutto gente comune colpevole solo di essere italiana e contro il regime comunista.

 Nelle foibe accadeva questo:
le vittime dei titini, uomini, donne, anziani e bambini, dopo atroci sevizie, venivano condotte nei pressi di queste cavità naturali dove venivano gettate, vive o morte. Alcune persone, venivano da subito fucilate, altre ancora vive, con le mani e i piedi legati con il  filo di ferro e spesso avvinti fra loro a catena, venivano sospinti verso l’orlo delle cavità. I primi, venivano fucilati e trascinavano con sé nel baratro, anche tutti gli altri ancora vivi. Alcuni avevano la fortuna di morire subito nella caduta, altri resistevano per ore e ore, feriti, agonizzando, circondati dai cadaveri in putrefazione.

Questa brutta pagina della storia non va relegata in un cassetto e dimenticata perchè le tragedie del passato non si devono ripetere in futuro e per mostrare anche un pò di rispetto per quei morti di cui, purtroppo non esiste una cifra precisa, proprio per la difficoltà oggettiva nel recuperare i cadaveri da queste cavità la cui imboccatura spesso veniva demolita con l’esplosivo.

La parola “Foibe” oggi, viene utilizzata però anche, per indicare una serie di crimini diversi, per foibe ed infoibati vengono intese anche le vittime che furono sotterrate in cave di bauxite, come in Istria, in pozzi di miniere come a Pozzo Littorio d’Arsia sempre in Istria e a Basovizza presso Trieste; ma anche eccidi attuati in campi di concentramento come a Maresego, Aidussina e Borovnica; e annegamenti commessi a Santa Marina di Albona ed a Zara, o nel mare di Fasana con la “Lina Campanella”; dell’esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale

Non dimentichiamo le loro sofferenze e la sofferenza di chi è rimasto vivo, ma comunque da solo, perchè la politica, le istituzione, la gente li considerava estranei, criminali e per questo  lasciati da soli nel loro dramma e  costretti ad abbandonare la loro terra (350.000 persone costrette all’esodo in Italia e trattate con discriminazione e violenza “esodo giuliano-dalmata, noto anche come esodo istriano”).

La giornata del ricordo fu riconosciuta ufficialmente nel 2004, con la legge numero 94 in memoria dei martiri delle Foibe e dell’esodo giuliano dalmata.

Contenuto della legge

1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero.
3. Il «Giorno del ricordo» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l’Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 all’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004 alla Società di studi fiumani.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall’8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1.

2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l’anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

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